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ELEMENTI NORMATIVI E LEGISLAZIONE
Maternità e paternità in generale e in caso di parto prematuro.
Le disposizioni sui diritti connessi alla maternità e alla paternità in generale, prima disseminate in più di venti tra leggi e decreti disciplinanti materie anche molto diverse tra loro, sono state dal nostro legislatore riunite nel “Testo Unico delle disposizioni legislative in materia e sostegno della maternità e paternità” D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 (di seguito denominato semplicemente T.U.)
Tutela della maternità e della paternità in seguito al "Jobs Act": le novità introdotte con il d.lgs. 80/2015.
RIFERIMENTI NORMATIVI
  • D. Lgs n° 151 del 26 marzo 2001 (Testo Unico Maternità);
  • Legge n° 183 del 10 dicembre 2014 (Jobs Act);
  • D. Lgs n° 80 del 15 giugno 2015.
Il 10 dicembre 2014 il Parlamento approva il Jobs Act, legge con cui delega il Governo, tra le altre cose, a riformare il T.U. 151/2001 al fine di:

  • garantire maggiori tutele per le madri;
  • eliminare le disuguaglianze tra lavoratrici;
  • valorizzare l'esperienza genitoriale dei padri.

IL CONGEDO OBBLIGATORIO DI MATERNITA'
Art. 16 T.U. 151/2001

E' vietato adibire al lavoro le donne:

a) durante i due mesi precedenti la data presunta del parto, salvo quanto previsto dall'art. 20;

b) ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto;

c) durante i tre mesi dopo il parto, salvo quanto previsto dall'art. 20;

d) durante i giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni si aggiungono al periodo di congedo di maternità dopo il parto, anche qualora la somma dei periodi di cui alle lettere a) e c) superi il limite complessivo di cinque mesi;

e) Nel caso di interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza successiva al 180° giorno dall'inizio della gestazione, nonchè in caso di decesso del bambino alla nascita o durante il congedo di maternità, le lavoratrici hanno facoltà di riprendere in qualunque momento l'attività lavorativa, con un preavviso di dieci giorni al datore di lavoro, a condizione che il medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla loro salute.
NOVITA' introdotte dal Jobs Act
E' vietato adibire al lavoro la donna durante i giorni non goduti prima del parto qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta.
Tali giorni si aggiungono al periodo di congedo di maternità dopo il parto, anche qualora la somma dei periodi di cui alle lettere a) e c) superi i limite complessivo di cinque mesi.

MATERNITA' ANTICIPATA
Cosa si intende per maternità anticipata?
La maternità anticipata è un periodo di congedo post partum riconosciuto alla neo mamma in caso di parto fortemente prematuro e un beneficio regolato dalla circolare INPS n.69 del 28 aprile 2016, che ne ha fissato le nuove regole, introdotte nel 2015 in via sperimentale, ed ora confermate anche per gli anni successivi.

Con l'obiettivo di conciliare al meglio i tempi di vita e lavoro dei genitori lavoratori e di assicurare tutele sempre più ampie, il decreto attuativo Jobs Act 80/2015 ha di fatto modificato alcuni specifici articoli del T.U. maternità/paternità, sostituendoli con le nuove disposizioni in vigore dal 25 giugno 2015 ed ora a regime, fatta salva la possibilità di eventuali rideterminazioni dei benefici da parte dei Ministeri Vigilanti.

A chi spetta la maternità anticipata?
La maternità anticipata, è un beneficio che spetta alle future mamme in caso di parto prematuro rispetto alla data presunta di inizio del congedo di maternità obbligatorio INPS.

La maternità anticipata spetta alle seguenti categorie di lavoratrici:
  • Donne lavoratrici del settore privato;
  • Donne lavoratrici pubbliche;
  • Donne lavoratrici con lavoro occasionale;
  • Lavoratrici con contratto a progetto;
  • Associate in partecipazione;
  • Libere professioniste e lavoratrici autonome iscritte alla gestione separata. In questo, la maternità anticipata, può essere riconosciuta solo a condizione che lo stato di salute sia tale da poter pregiudicae la gravidanza e per questo ci si astiene dall'attività lavorativa per tutto il perioo di tutela. La maternità anticipata alle libere professioniste, non è riconosciuta per mansioni pericolose o se le condizioni di lavoro sono instabili.

Come richiederla all'INPS in caso di parto prematuro?
In base al nuovo articolo 16-bis del T.U., a partire dalla data di pubblicazione della circolare INPS n.69 del 28 aprile 2016, ossia, dal 28 aprile 2016, la neo mamma ha la facoltà, in caso di parto prematuro, di poter richiedere che i giorni tra il parto fortemente prematuro e la data presunta, possano essere aggiunti a quelli del periodo di congedo di maternità obbligatorio.

In caso di parto prematuro, la domanda maternità anticipata INPS va presentata per via telematica.

Al modulo domanda, deve anche essere allegato il certificato medico di gravidanza.

La domanda può essere presentata attraverso questi tre canali alternativi:
  • direttamente dalla madre lavoratrice, qualora sia in possesso del PIN INPS dispositivo;
  • tramite Contact center multicanale INPS;
  • tramite patronati.

Maternità anticipata in caso di ricovero del neonato.
Il nuovo art. 16-bis del T.U. prevede che in caso di ricovero del neonato presso una struttura sanitaria pubblica o privata, la mamma possa richiedere la sospensione o il rinvio del congedo di maternità per il periodo di cure, e di godere del congedo, in tutto o in parte, dalla data di dimissione del bambino. Tale diritto, che può essere fruito una sola volta per ciascun figlio, è reso ufficiale solo se viene prodotta la certificazione medica che dichiari la compatibilità dello stato di salute della donna con la ripresa dell'attività lavorativa.

Questa nuova norma, spetta quindi sia alla madre lavoratrice dipendente pubblica che privata che all'iscritta alla gestione separata e permette di scegliere tra sospendere o rinviare il periodo di congedo di maternità obbligatoria. Tale possibilità è riconosciuta anche in caso di ricovero del bambino adottato o affidato.

La domanda con la quale la lavoratrice comunica la ripresa del congedo, deve essere corredata dalla dichiarazione contenente la data delle dimissioni del bambino.

Per presentare la domanda di rinvio e sospensione del congedo di maternità a causa del ricoedo del neonato, l'INPS ha predisposto una comunicazione fac-simile, allegata alla circolare INPS n.69 del 28 aprile 2016, che va compilata e presentata alla struttura territoriale INPS competente tramite PEC o modalità cartacea equivalente.

Per effetto poi del nuovo comma 6 bis dell'art. 26 T.U., la sospensione del congedo di maternità è fruibile anche in caso di adozione o affidamento di minore. L'opzione però è possibile solo per le lavoratrici dipendenti, metre sono escluse le lavoratrici iscritte alla gestione separata.

Si ricorda inoltre che in caso di adozione o affidamento preadottivo, nazionale o internazionale, la durata del congedo è pari a 5 mesi, mentre in caso di affidamento non preadottivo, il congedo è pari a 3 mesi, fruibili in modo continuo o frazionato, entro 5 mesidall'ingresso in famigliao in Italia del minore.
IL PARTO FORTEMENTE PREMATURO
Quando avviene prima del 7° mese (rispetto alla data presunta della nascita)
Cosa si intende per parto fortemente prematuro?
Secondo la circolare INPS,la maternità anticipata in caso di parto prematuro, fa riferimento ai parti fortemente prematuri, ossia, quelli la cui nascita del bimbo, si verifica prima dei 2 mesi antecedenti alla data presunta, cioè prima che inizino i 5 mesi di congedo maternità ordinario, 2 mesi prima del parto e 3 mesi dopo il parto.

In tale ipotesi, il congedo si calcola aumentando ai 3 mesi di post partum, tutti i giorni compresi tra la data presunta e la data in cui è avvenuto il parto fortemente prematuro. In questo modo, questi giorni si aggiungono ai 5 mesi ordinari.

Rimane invece ferma la possibilità di godere dei giorni non goduti prima del parto, qualora la nascita avvenga all'interno dei 2 mesi ante partum, ossia, quando il congedo di maternità ed il conseguente assegno di maternità Stato o assegno maternità Comune, sia già iniziato.

Se invece la lavoratrice ha un provvedimento di interdizione prorogata, i giorni di congedo obbligatorio prima del parto non fruiti, si aggiungono ai 7 mesi dopo il parto. Analogo discorso, per il parto fortemente prematuro, qualora la lavoratrice abbia un provvedimento di interdizione prorogato per incompatibilità di mansioni.
PRIMA DELLA RIFORMA
In caso di parto fortemente prematuro venivano riconosciuti 5 mesi di maternità obbligatoria decorrenti dalla data del parto stante l'impossibilità oggettiva di usufruire del congedo pre-parto.
ESEMPIO CONGEDO IN CASO DI PARTO PREMATURO PRIMA DELLA RIFORMA
DATA PRESUNTA DEL PARTO: 4 AGOSTO
DATA INIZIO CONGEDO PRE-PARTO: 4 GIUGNO
DATA EFFETTIVA DEL PARTO: 25 APRILE

MATERNITA' EROGATA DA INPS: 5 mesi dal 25 aprile al 25 settembre

DOPO LA RIFORMA
Con la pubblicazione della circolare n.69 del 28 aprile 2016, l'INPS ha provveduto a fornire le istruzioni operative circa l'indennità di maternità per i giorni goduti in più dalla futura mamma, rispetto ai 5 mesi ordinari, in caso di parto prematuro.

"Con la riforma della lett. d) dell'art. 16 T.U., invece, su indicazione ministeriale, il congedo si calcola aggiungendo ai 3 mesi post partum ex lett c) dell'art. 16 tutti i giorni compresi tra la data del parto fortemente prematuro e la data presunta del parto, risultando così di data complessivamente maggiore rispetto al periodo di 5 mesi precedentemente previsto."
TRIBUNALE DI CUNEO - dottoressa Casarino - SENT. 5 APRILE 2016
"In caso di nascita fortemente prematura (prima della ipotetica data di inizio dell'astensione obbligatoria pre-parto), la madre ha diritto di usufruire di un periodo di congedo obbligatorio anche superiore ai 5 mesi e che ricomprende i giorni tra la data del parto effettivo e quella di inizio dell'astensione relativa ai due mesi precedenti il giorno presunto del parto."
ESEMPIO CONGEDO IN CASO DI PARTO PREMATURO DOPO LA RIFORMA
DATA PRESUNTA DEL PARTO: 4 AGOSTO
DATA INIZIO CONGEDO PRE-PARTO: 4 GIUGNO
DATA EFFETTIVA DEL PARTO: 25 APRILE

MATERNITA' EROGATA DA INPS: 5 mesi standard + 40 giorni (periodo dal 25 aprile al 4 giugno)

RISUTATO: + 40 GIORNI RISPETTO AL PASSATO

CONGEDO OBBLIGATORIO e FACOLTATIVO SPETTANTE AL PADRE
Il congedo paternità è una agevolazione riconosciuta dalla legge italiana che consente ai papà lavoratori dipendenti, di fruire in occasione della nascita del figlio, o dei papà affidatari o adottivi, di un'astensione dal lavoro.

  • Fino al 2015 i papà potevano godere solo di 1 giorno di congedo paternità INPS obbligatorio più altri 2 giorni di congedo facoltativo, alternativo al congedo di maternità della madre, entro e non oltre il 5° mese di vita del bambino.
  • Dal 2016 e 2017, invece la normativa è stata modificata per effetto della nuova Legge di Stabilità, e nello specifico del comma 2015 dell'articolo 1 della Legge n.208 del 28 dicembre 2015 che ha di fatto aumentato in via sperimentale il congedo obbligatorio papà a 2 giorni e mantenuto quello facoltativo a 2 giorni.
  • A partire dal 2018, grazie alla Legge di Bilancio 2017, il congedo papà spetta per 4 giorni con possibilità anche di chiedere un giorno in più a valere su quelli della madre.
  • A partire dal 2019, grazie alla nuova Legge di Bilancio 2019, i giorni del congedo di paternità diventano 5 e viene anche prorogata la possibilità di astenersi dal lavoro un ulteriore giorno in sostituzione della madre.

QUINDI, allo stato attuale la situazione è la seguente:
Congedo paternità obbligatorio: spettano 5 giorni retribuiti di astensione dal lavoro.
Congedo paternità facoltativo: spetta 1 giorno in più da utilizzare alternativamente alla madre in astensione obbligatoria. La mamma deve però rinunciare ad un giorno del proprio congedo. Tale possibilità è quindi in funzione della scelta della mamma lavoratrice di rinunciare a due giorni del proprio congedo di maternità in favore del padre, con conseguente anticipazione del termine finale del periodo post partum di astensione obbligatoria.
Se il padre fruisce di 1 o 2 giorni di permesso facoltativo, la madre deve rientrare uno o due giorni prima del termine del proprio congedo di maternità. I due congedi di paternità, obbligatorio e facoltativo, non possono essere frazionati in ore ma fruiti per l'intera giornata di lavoro.

Il congedo di paternità spetta a padri lavoratori, anche adottivi o affidatari, i quali possono fruire del congedo per la nascita di un figlio entro e non oltre il quinto mese di vita del bambino.

Durante il congedo, l'INPS riconosce al papà lavoratore, una indennità pari al 100% della normale retribuzione.

La domanda di congedo di paternità può essere fatta mediante due modalità:
  • Se l'indennità è anticipata dal datore di lavoro il bonus va richiesto in forma scritta direttamente al datore di lavoro, indicando nella domanda la volontà di fruire dell'astensione dal lavoro.
  • Se l'indennità è pagata dall'INPS, la domanda può essere presentata attraverso questi tre canali alternativi: a) direttamente dal padre, qualora sia in possesso del PIN INPS dispositivo; b) tramite Contact center multicanale INPS; c) tramite patronati.
CONGEDO OBBLIGATORIO SPETTANTE AL PADRE IN LUOGO DELLA MADRE
Il padre ha diritto a un cogedo di paternità analogo a quello della madre (cinque mesi retribuiti all'80%) nei seguenti casi:
  • se è l'unico genitore in seguito a decesso della madre;
  • in caso di grave infermità della madre;
  • abbandono del figlio da parte della madre;
  • affidamento esclusivo.

Se il figlio è adottivo, o in affidamento preadottivo, il congedo di paternità pieno spetta anche se la madre rinuncia alla maternità.
ATTEZIONE
Il congedo di paternità pieno (5 mesi) è subordinato alla situazione della madre anche per quanto riguarda la durata, quindi si utilizza solo per il periodo eventualmente non fruito dalla madre. Se quest'ultima non è una lavoratrice, si può utilizzare tre mesi dal parto.

Art. 28 T.U. 151/2001

Il padre lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice, in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nochè in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre.

Le disposizioni di cui al comma 1, si applicano anche qualora la madre sia lavoratrice autonoma avente diritto all'indennità di cui all'articolo 66.

L'indennità di cui all'articolo 66 spetta al padre lavoratore autonomo, previa domanda all'INPS, per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonchè in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre.

Il padre lavoratore che intende avvalersi del diritto di cui ai commi 1 e 1-bis presenta al datore di lavoro la certificazione relativa alle condizioni ivi previste. In caso di abbandono, il padre lavoratore ne rende dichiarazione ai sensi dellarticolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. L'INPS provvede d'ufficio agli accertamenti amministrativi necessari ll'erogazione dell'indennità di cui al comma 1-ter, con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.
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c/o Ospedale Maggiore della Carità di Novara
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CF: 94061380039
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